IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai consorzi ed alle societa' di garanzia collettiva Fidi costituite anche in forma cooperativa fra piccole e medie imprese industriali a norma della legge 10 maggio 1976, n. 377 e degli artt. 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 operanti nel territorio regionale e costituite entro la data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, in attuazione dell'art. 109 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 19 secondo comma della legge 12 agosto 1977, n. 675 presta assistenza finanziaria mediante concessione di contributi per la costituzione e l'incremento del fondo rischi.