IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Ai  consorzi  ed  alle  societa'  di  garanzia collettiva Fidi
costituite anche in forma cooperativa fra  piccole  e  medie  imprese
industriali  a norma della legge 10 maggio 1976, n. 377 e degli artt.
29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317  operanti  nel  territorio
regionale  e  costituite  entro  la  data  di entrata in vigore della
presente legge, la Regione, in attuazione dell'art. 109 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 e dell'art.  19  secondo  comma  della  legge  12
agosto   1977,   n.   675   presta  assistenza  finanziaria  mediante
concessione di contributi per  la  costituzione  e  l'incremento  del
fondo rischi.